A R C I C O N F R A T E R N I T A
S. ROCCO di VERNAZZA
M o r t e e O r a z i o n e
V i a V i g o N.°6 *16132 G E N O V A

Capitoli dello Statuto dell’Arciconfraternita
San Rocco di Vernazza Morte e Orazione
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CAPITOLO 1
Costituzione della Confraternita
L' Arciconfraternita di San Rocco di Vernazza Morte e Orazione con sede in Genova via Vigo n° 6 Cap. 16132 è un' associazione pubblica di fedeli eretta il 29 Giugno 1468.
Essa è un ente ecclesiastico con fine prevalente di culto riconosciuto dal Ministro dell' Interno con il D.C.A.C n° 121 fascicolo n° 4794 Conf. del 20 Giugno 2007.
Ne fanno parte donne (Consorelle) ed uomini (Confratelli) d' ora in avanti citati tutti con il
termine " Confratelli ".
CAPITOLO 2
Fini principali della Confraternita
L’ Arciconfraternita ha come fini principali la santificazione dei Confratelli, l' esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.
Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:
a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i Confratelli a realizzare pienamente la propria
vocazione cristiana mediante un' intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica
b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei Confratelli in campo religioso
c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto
nelle feste tradizionali e intensificando il culto verso la SS. Eucaristia, la devozione verso il
Crocifisso, la SS. Vergine, San Rocco nostro patrono, Santa Lucia nostra compatrona, i
Santi ed il Suffragio per i Confratelli defunti
d) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e accoglienza in forme
varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del
progetto pastorale diocesano.
L’Arciconfraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'articolo n° 15 delle normativa approvata con il Protocollo del 15 / 11 / 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.
Essa è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell' Ordinario della Diocesi di Genova.
L’ Arciconfraternita ha rapporti di fraternità e di collaborazione con le altre associazioni di fedeli
e con gli organi ecclesiali della stessa Arcidiocesi.
CAPITOLO 3
Ammissioni dei Confratelli
Possono far parte dell’ Arciconfraternita San Rocco di Vernazza Morte e Orazione come soci i fedeli
di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo Statuto.
Sono soci - aggregati, coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della Confraternita
come anche i minori di età, per questi ultimi vi deve essere il consenso scritto dei genitori o di
chi ne fa le veci.
L' ammissione dei soci - aggregati è deliberata dal Priore.
Sono soci - effettivi i Confratelli che hanno ultimato i sei mesi di noviziato previsti per la formazione confraternale, periodo seguito dal Maestro dei Novizi che termina con la cerimonia di Vestizione.
L' ammissione dei nuovi Confratelli - effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo previa domanda scritta dell' interessato.
CAPITOLO 4
Dimissioni dei Confratelli
L' appartenenza all’Arciconfraternita può cessare:
a) per dimissione volontaria
b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo.
In questo caso il socio dimesso può chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo che
deciderà a maggioranza e la decisione verrà notificata per iscritto all' interessato.
Contro questa decisione l' espulso può fare ricorso al Priorato che dovrà pronunciarsi entro
novanta giorni dal ricevimento del ricorso, assunte le informazioni del caso e sentito il
ricorrente
d) nel caso di assenza continuata per un anno o per il mancato pagamento della quota annuale
il Confratello sarà considerato implicitamente dimissionario.
CAPITOLO 5
Doveri dei Confratelli
I Confratelli hanno il dovere di condurre una esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche dell’ Arciconfraternita, di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita.
La vita cristiana e l' impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura,
dalla celebrazione Liturgica delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente
ai sacramenti della Eucaristia e della Riconciliazione.
I Confratelli devono partecipare alle attività promosse dall' Arciconfraternita, essere presenti
al funerale dei Confratelli, dei loro congiunti ed alle funzioni di suffragio.
Confratelli effettivi ed aggregati devono essere in regola con il pagamento della quota
annuale di iscrizione.
CAPITOLO 6
Diritti dei Confratelli
Tutti i soci hanno privilegio di parola nelle Assemblee.
Alla sua morte ogni iscritto ha diritto ad un solenne funerale con la massima partecipazione dei Confratelli; gli effettivi indossano la Cappa bianca senza il Tabarrino in segno di lutto alla presenza sull' altare del glorioso Gonfalone dell'Arciconfraternita San Rocco di Vernazza Morte
e Orazione. Inoltre nei trenta giorni successivi la data del funerale, alla presenza dei Confratelli, si deve far celebrare in Parrocchia una Santa Messa in suffragio.
Ogni anno tra il 24/10 ed il 30/11, in Parrocchia con una Messa in suffragio, si ricordano tutti
i Confratelli tornati al Padre ed i parenti più cari, defunti, dei facenti parte l’ Arciconfraternita.
CAPITOLO 7
Gli organi della Confraternita
Gli organi dell' Arciconfraternita di San Rocco di Vernazza Morte e Orazione sono:
l' Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.
Gli Officiali sono: il Vice Priore, il Segretario, il Tesoriere.
I Massari sono: i Consiglieri, questi hanno anche funzione di revisori dei conti.
CAPITOLO 8
L' Assemblea
Il supremo organo deliberativo dell’Arciconfraternita San Rocco di Vernazza Morte e Orazione è
l’ Adunanza Generale o Assemblea.
Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta all'anno per verificare l'andamento della vita confraternale, approvare la relazione del Priore ed il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari, accettare donazioni e lasciti testamentari, approvare gli atti di straordinaria amministrazione, eleggere il Priore, il Vice Priore, il Segretario, il Tesoriere ed i Consiglieri, stabilire la quota annuale di iscrizione alla Arciconfraternita.
L' Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo,
di un decimo dei Confratelli o dell’ Ordinario Diocesano.
La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell’ ordine del giorno affisso
nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.
Ogni Confratello può essere latore di non più di due deleghe di altri Confratelli.
L’ Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei Confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Confratelli presenti o rappresentati.
Nel caso in cui l’ Assemblea non sia in grado di provvedere alle elezioni delle cariche sociali il Vescovo diocesano, sentito il Priorato per le Confraternite dell’Arcidiocesi di Genova, nominerà
un Commissario pro - tempore con funzioni di governo ordinario e straordinario.
Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle
delibere della C .E. I. e dal decreto dell' Arcivescovo di Genova ai sensi del can. 1281 del C.I.C. devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.
CAPITOLO 9
L' Assemblea indetta per le elezioni
e modalità per le votazioni
Le elezioni si tengono ogni quattro anni, è tuttavia diritto dei Confratelli di chiedere elezioni
anticipate, purché la richiesta motivata sia sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti.
Il diritto al voto può essere espresso da tutti i soci maggiorenni ed in regola con la quota associativa.
I Confratelli - effettivi nelle elezioni, hanno voce attiva ( potere di eleggere ) e passiva ( possibilità di essere eletti ).
I Confratelli - aggregati maggiorenni e l’Assistente Ecclesiastico hanno solo voce attiva.
Non possono esercitare il diritto di voto, né essere eletti gli aspiranti Confratelli - effettivi che non hanno ultimato il noviziato.
Non possono esercitare il diritto di voto, i Confratelli - aggregati ammessi alla Confraternita
con delibera del Priore, inferiore a mesi sei alla data fissata per le elezioni.
Non può essere eletto Priore chi non ha da almeno due anni ultimato il noviziato presso la Arciconfraternita San Rocco di Vernazza Morte e Orazione, non può essere eletto Vice Priore,
né Segretario o Tesoriere il coniuge o parente fino al secondo grado del Priore.
Nel caso in cui l'Assemblea non sia in grado di provvedere alle elezioni delle cariche sociali,
il Priorato per le Confraternite dell'Arcidiocesi di Genova, nominerà un Commissario pro - tempore con funzioni di governo ordinario e straordinario.
Un elenco dei candidati in ordine alfabetico, deve essere affisso nella sede dell’ Arciconfraternita prima delle elezioni.
Ogni scheda elettorale, debitamente timbrata e siglata dal Priore uscente, riporterà l'elenco dei candidati con accanto al nome e cognome un riquadro: barrando tale spazio gli elettori possono esprimere le loro preferenze.
Nello svolgimento della votazione per l'elezione delle rispettive cariche, il Priore uscente funge
da Presidente di seggio e nomina due scrutatori; il voto è segreto, i votanti non possono esprimere più di tre preferenze, non sono ammessi voti per lettera, né per procura o per acclamazione.
All' Assistente Ecclesiastico spettano due schede avendo diritto al doppio voto.
Gli elettori depositano nell' urna la scheda ed il Presidente prende nota dei votanti, al termine
delle operazioni di voto si procede allo spoglio pubblico delle schede ed alla proclamazione degli eletti.
Conteggiati i voti, risultano eletti Priore, Vice Priore e membri del Consiglio: coloro che hanno ricevuto più voti in ordine decrescente; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano
di effettiva iscrizione.
Qualora qualcuno degli eletti rinunci, gli subentra chi lo segue per numero di voti ricevuti,
il rinunciatario perde ogni priorità ottenuta passando così in coda alla graduatoria.
Gli eletti rimangono in carica quattro anni:
il Priore può essere riconfermato per un ulteriore secondo mandato, per altri mandati consecutivi
sono possibili deroghe dopo il nulla osta scritto del Priorato per le Confraternite dell'Arcidiocesi
di Genova.
Gli altri eletti possono essere riconfermati più volte ed assumere anche consecutivamente lo
stesso incarico.
CAPITOLO 10
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore, dagli Officiali dell’ Arciconfraternita e da due Consiglieri tutti eletti dall’ Assemblea per un quadriennio.
Venendo a mancare uno degli Officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica
fino al termine del quadriennio.
Ad esso partecipa con voto solamente consultivo l’ Assistente Ecclesiastico.
Il Consiglio Direttivo collabora con il Priore nel governo ordinario della Confraternita, decide sulla ammissione dei nuovi iscritti, approva il bilancio preventivo da presentare all' Assemblea e
all' Ordinario Diocesano, designa il Maestro dei Novizi.
La riunione di Consiglio è convocata dal Priore almeno quattro volte l' anno, per essere valida occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri, decide a maggioranza dei presenti ed
in caso di parità il Priore ha diritto a doppio voto.
Venendo a mancare uno di questi membri, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta
in carica fino al termine del quadriennio in corso.
CAPITOLO 11
Il Priore
Il Priore dirige l’Arciconfraternita nel rispetto dello statuto, è il rappresentante legale e provvede per la sua ordinaria amministrazione.
Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell' Ordinario Diocesano, indice
e dirige le Assemblee e le Adunanze del Consiglio.
Per inadempienza delle funzioni da parte del Priore, il Priorato per le Confraternite dell'Arcidiocesi
di Genova potrà richiamarlo, e nei casi di persistente e grave negligenza, l’Arcivescovo diocesano,
su proposta del Priorato delle Confraternite, potrà rimuoverlo.
Entro trenta giorni dalla data della rimozione del Priore, il Vice Priore dovrà convocare,
organizzare e presiedere l’ Assemblea per le elezioni del nuovo Priore e comunicare al Priorato
l’ esito delle stesse.
CAPITOLO 12
Gli Officiali
Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di sua assenza con le stesse
competenze.
Venendo a mancare il Priore per qualsiasi causa il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del mandato.
Il Segretario redige i verbali e li firma con il Priore, collabora con il Priore per indire le elezioni
e convoca gli aventi diritto, ha cura scrupolosa dello archivio, del libro dei verbali e dell'inventario dei beni dell' Arciconfraternita San Rocco di Vernazza Morte e Orazione.
Il Tesoriere cura la contabilità e paga i conti su ordine del Priore, redige e tiene in ordine
il libro di cassa, provvede ad incassare le quote annuali decise dalla Assemblea in precedenza, prepara il bilancio consuntivo e preventivo, da presentare all' Assemblea, lo stesso Tesoriere presenta all’ Ordinario diocesano il bilancio consuntivo e, se richiesto anche quello preventivo.
Inoltre ha cura dei beni e dei preziosi dell' Arciconfraternita, provvede a versare al Priorato
per le Confraternite della Diocesi di Genova la quota statutaria ed il contributo spese di partecipazione ai raduni.
CAPITOLO 13
I Massari
I Massari dell' Arciconfraternita San Rocco di Vernazza sono due Consiglieri, essi fanno parte
del Consiglio Direttivo e coadiuvano strettamente con il Priore e con i tre Officiali della Confraternita, fanno funzione di Revisori dei Conti verificando la regolarità delle scritture contabili tenute dal
Tesoriere.
CAPITOLO 14
Il Maestro dei Novizi
Il Maestro dei Novizi è un Confratello di provata esperienza, deve conoscere molto bene la storia
e le tradizioni dell’ Arciconfraternita San Rocco di Vernazza Morte e Orazione sino dalle sue origini ed il suo regolamento, insegnarlo ai novizi con il massimo impegno; per la catechesi di questi collabora con l' Assistente Ecclesiastico.
CAPITOLO 15
L' Assistente Ecclesiastico
L' Assistente Ecclesiastico o Direttore Spirituale è di norma il Prevosto della Parrocchia San Rocco
di Vernazza, o altro sacerdote nominato dall' Ordinario diocesano a Sua discrezione, ha la cura pastorale e spirituale dei Confratelli, è responsabile delle celebrazioni liturgiche e cura la formazione spirituale dei novizi.
CAPITOLO 16
Beni temporali e offerte
Il patrimonio dell' Arciconfraternita San Rocco di Vernazza Morte e Orazione è costituito dalle
quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative, da eventuali oblazioni dei
soci o di terzi e dai beni mobili di proprietà come da inventario depositato nel Palazzo Arcivescovile.
L’ amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del Codice di Diritto Canonico, dalle leggi generali e particolari emanate dalle competenti autorità ecclesiastiche e civili, nonché dallo Statuto Generale delle Confraternite dell' Arcidiocesi di Genova e dal presente Statuto.
L' Arciconfraternita non ha fine di lucro.
Tutte le prestazioni dei Confratelli nei confronti della Confraternita sono assolutamente gratuite.
E` vietato distribuire ai Confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Arciconfraternita.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall' Assemblea e presentato all’ Ordinario diocesano.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
CAPITOLO 17
Ingovernabilità, estinzione della Confraternita
L' Arciconfraternita San Rocco di Vernazza Morte e Orazione si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.
In caso di estinzione dell'Arciconfraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dallo art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 Novembre 1984 tra l’ Italia e la Santa Sede.
Qualora l' Arciconfraternita S. Rocco di Vernazza Morte e Orazione per qualsiasi motivo rimanga priva della propria direzione e l' Assemblea non sia in grado di provvedere alle elezioni,
l’Arcivescovo di Genova provvederà a nominare un Commissario Straordinario che subentrerà nella cura dell’ amministrazione della Confraternita stessa, fino a che ne sia stato ripristinato
il governo ordinario.
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Per quanto non previsto nel presente Statuto dell’ Arciconfraternita San Rocco di Vernazza
Morte e Orazione con sede in Via Vigo n° 6 Genova, valgono le normative del Diritto Canonico,
le leggi dello Stato Italiano applicabili agli enti ecclesiastici e le norme contenute nello Statuto Generale delle Confraternite per l' Arcidiocesi di Genova.
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Questo Statuto è in vigore con l' approvazione dell’ Arcivescovo di Genova ed ogni altro Statuto dell’ Arciconfraternita San Rocco di Vernazza Morte e Orazione con data precedente
si intende abrogato.
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Sac. Francesco Tomè Sig. Lucio Barbera
Prevosto Priore
Visto: si approva. Prot. PCA 1356/ACA-2006-29
Genova, dal Palazzo Arcivescovile,
il 26 Novembre 2006 † Angelo Bagnasco
Arcivescovo